Condizioni Generali del Contratto di Fornitura

INTRODUZIONE
Pentaconsulting S.r.l. opera sul mercato da diversi anni, sviluppando Servizi, Consulenza, Interventi Formativi, Progetti e Soluzioni basati su metodologie, format e modelli proprietari, e prodotti di terze parti, per i quali si applicano le seguenti Condizioni Generali del Contratto di Fornitura, nel rispetto dell'art.1341 cc.
Queste Condizioni Generali del Contratto di Fornitura sono accessibili all’indirizzo http://www.pentaconsulting.it/index.php?option=com_content&view=article&id=28 così come indicato espressamente in ogni offerta cartacea.

ART. 1: DEFINIZIONE DEL CONTRATTO
Le presenti Condizioni Generali del Contratto di Fornitura definiscono la relazione contrattuale esistente tra il Fornitore, cioè Pentaconsulting S.r.l. con sede legale in Via Roma, Parco Caudium, 124 82011 Arpaia (BN) ed il Committente, ovvero la persona fisica o giuridica che ha richiesto – tramite ordine scritto – la fornitura di attività/servizi al Fornitore.
Le presenti Condizioni Generali sono le uniche applicabili e sostituiscono qualsivoglia altro accordo, tranne che in presenza di espresse deroghe, notificate per iscritto.
Nondimeno, Pentaconsulting S.r.l. potrebbe essere chiamata a modificare alcune delle disposizioni contenute nelle Condizioni Generali; i Committenti sono pertanto invitati a prenderne visione prima di effettuare ordini.

ART. 2: CONTRATTO DI FORNITURA
Il Contratto di Fornitura viene attivato dal Committente mediante l'emissione di un ordine scritto in riferimento diretto alla specifica offerta emessa dal Fornitore. Attivando un servizio il Committente si impegna a rispettare le seguenti Condizioni Generali di Fornitura.
L'oggetto del Contratto di Fornitura è definito nell'Offerta di riferimento, nella sezione "Servizi Offerti".

Il Contratto di Fornitura avrà una durata presunta specificata nella sezione
"Risorse Economiche e Durata temporale" dell'Offerta di riferimento, fatto salvo per ritardi a causa di forza maggiore o per ritardi dovuti ad eventi occorsi durante lo svolgimento della commessa, e segnalati per iscritto dal Fornitore al Committente.

ART. 3: COMPENSI

I compensi dovuti dal Committente al Fornitore sono quelli indicati nell'Offerta di riferimento nella sezione "Risorse Economiche e Durata temporale".
Il Fornitore emetterà fattura come specificato nell'Offerta di riferimento nella sezione "Modalità di fatturazione e di Pagamento".

ART. 4:  DIRITTO DI  RECESSO
Il Committente potrà recedere anticipatamente dal contratto nel termine di 10 gg. dall'invio dell'ordine, facendo pervenire al Fornitore una lettera raccomandata ove si esplicita tale intenzione. Qualora il Committente annulli un ordine senza poter addurre motivazioni legali o contrattuali sarà obbligato al pagamento corrispondente alla parte di lavoro già completata. Il diritto di recesso non potrà essere esercitato nel caso in cui il servizio sia già iniziato ed il Committente abbia già usufruito del servizio stesso.

Il Fornitore ha facoltà di esercitare il diritto di recedere anticipatamente il contratto nei casi in cui il Committente non adempia con esattezza a tutti i propri obblighi (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, per gli eventuali mancati pagamenti, per l'insufficiente disponibilità ad accedere a dati, informazioni e quant'altro non consenta di erogare con accuratezza il servizio fornito) senza che questi possa mai nulla opporre. In tale ipotesi il Fornitore provvederà a rimborsare al Committente le somme versate anticipatamente in misura proporzionale ai servizi non fruiti e tratterrà gli eventuali costi e gli oneri fiscali sostenuti e/o da sostenere.

ART. 5: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
In base all'art. 1456 c.c. (Clausola Risolutiva Espressa) i contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto (1517) quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva

ART. 6:  OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

Il Fornitore opera sempre nel rispetto del codice di etica professionale dei consulenti APCO (Associazione Professionale dei Consulenti di Direzione e Organizzazione) rappresentante dell'Italia nell'ICMCI (International Council of Management Consulting Institute).

Il Fornitore eroga al Committente i propri servizi in modalità non esclusiva e si impegna ad operare nell'interesse del Committente, sviluppando il proprio intervento in conformità con quanto definito per iscritto nella sezione "Servizi Offerti" dell'Offerta di riferimento, con diligenza e professionalità. L'attività verrà espletata con proprie risorse interne ed avvalendosi, per quanto possibile, di fonti ritenute attendibili e di un competence network esterno di provata professionalità.

Il Fornitore, inoltre, si obbliga a tenere informato il Committente sullo stato avanzamento lavori, con relazioni periodiche. Ogni variazione sulle attività previste e sui tempi di realizzazione sarà segnalata per iscritto dal Fornitore al Committente.

Il Fornitore non sarà mai responsabile per dati e informazioni, modelli, metodi e contenuti, forniti al Committente, che nel tempo dovessero risultare inesatti o errati. Ogni scelta effettuata dal Committente in funzione dei servizi e/o risultati forniti dal Fornitore, rimane piena responsabilità del Committente stesso.

ART. 7: OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE
Il Committente è obbligato al pagamento puntuale della fattura, secondo le scadenze fissate. Il saldo sarà comunque dovuto al completamento del servizio richiesto, pur se in anticipo sui tempi previsti. Qualsiasi ritardo nel pagamento rispetto alla data prevista comporterà, di diritto e senza alcuna formalità, a partire dal primo giorno di ritardo e fino alla completa estinzione del debito, il pagamento degli interessi al tasso legale.

Il Committente è obbligato a supportare il Fornitore fornendo dati e informazioni nei tempi richiesti per l'espletamento della fornitura. In linea con quanto previsto nell'Offerta di riferimento, e variato dalle successive segnalazioni scritte da parte del Fornitore, il Committente esonera espressamente il Fornitore da ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni, ed inesattezze nell'erogazione dei servizi, così come per eventuali interruzioni, sospensioni, ritardi e anomalie nelle modalità di fornitura e ricevimento dei servizi erogati, indipendenti dalla propria volontà e dovuti a cause di forza maggiore.

Inoltre, il Committente esonera espressamente il Fornitore da ogni responsabilità per qualsivoglia tipo di danno, diretto o indiretto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo per eventuali contratti non conclusi dal Committente, per eventuali mancati guadagni e quanto altro inerente al servizio fornito), anche nell'ipotesi di illegittima intromissione o utilizzo di dati da parte di terzi non autorizzati, o per fatto illecito di un terzo, ovvero di danni diretti/indiretti subiti da terze parti coinvolte nell'erogazione del servizio messo a disposizione dal Fornitore al Committente.

ART. 8:  DIRITTO DI UTILIZZO DEI DATI E DELLE METODOLOGIE
Il Fornitore conserva la proprietà esclusiva di tutte le informazioni elaborate, dei modelli, delle metodologie e dei contenuti che saranno messi a disposizione del Committente.

I metodi e contenuti sono da considerarsi opera dell'ingegno del Fornitore pertanto possono essere utilizzati dal Committente solo per uso interno e non possono essere trasmessi ad altri, se non dietro consenso scritto da parte del Fornitore.

Inoltre il Committente non potrà in alcun modo ridistribuire, pubblicare, riprodurre e utilizzare, per fini diversi da quelli oggetto dell'Offerta di riferimento emessa dal Fornitore, i risultati ed il materiale messi a sua disposizione durante l'intervento del Fornitore, se non previa autorizzazione scritta da parte del Fornitore.

Tutte le informazioni riguardanti l'attività e l'interesse del Committente acquisite dal Fornitore nel corso della fornitura del servizio erogato dovranno essere considerate riservate e coperte dal segreto professionale; di conseguenza non potranno essere divulgate senza specifica autorizzazione scritta da parte del Committente e comunque non potranno essere utilizzate a vantaggio proprio o di terzi.

ART. 9: CONTENZIOSI – DIRITTO APPLICABILE

Il presente accordo è regolato dalla normativa in vigore nel territorio italiano. In caso di controversia si farà ricorso all'arbitrato presso la Camera di Commercio di Milano da parte di un collegio così composto: i primi 2 nominati (uno ciascuno) dalle parti, il terzo nominato in concordia dai periti di parte.

ART. 10: PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13, del D.L. 196/03 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, Pentaconsulting S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento, informa il Committente che i dati personali forniti nel passato, come quelli forniti in futuro, sono utilizzati esclusivamente ai fini del mantenimento dei rapporti contrattuali e commerciali.

I dati verranno trattati in forma scritta e/o elettronica e telematica, con criteri e sistemi atti a garantire la loro riservatezza e la loro sicurezza.

I dati trasmessi sono indispensabili per l’adempimento di obblighi contrattuali, legali e fiscali, pertanto l’eventuale rifiuto di fornirli o di autorizzarne il trattamento potrà determinare l’impossibilità per Pentaconsulting S.r.l. di adempiere ai propri obblighi. Si ricorda, per questo motivo, che la comunicazione di informazioni false è esplicitamente contraria alle presenti Condizioni Generali del Contratto di Fornitura.

Responsabile del trattamento dei dati personali del Committente è il legale rappresentante di Pentaconsulting S.r.l.